La bonifica dell’amianto commissionata dal Comune non è soggetta a IVA
Ieri la Corte di Giustizia Ue, con la sentenza relativa alla causa C-612/21 e con quella relativa alla causa C-616/21, ha esaminato le nozioni di “soggetto passivo” e di “attività economica” previste dall’art. 9 par. 1 della direttiva IVA, con particolare riferimento alle prestazioni rese da enti pubblici.
Nella fattispecie esaminata nella causa C-616/21, la Corte esclude la rilevanza IVA dell’attività di un Comune consistente nel far eseguire a un’impresa operazioni di bonifica dell’amianto, in favore dei residenti, proprietari di immobili, che ne abbiano fatto richiesta.
La prestazione non assume rilievo in ambito IVA per la circostanza che l’attività eseguita non risulta finalizzata all’ottenimento di introiti aventi carattere di stabilità, né risulta, dai fatti di causa, che vi sia un corrispettivo pagato dai residenti (essendo l’operazione finanziata con fondi pubblici).
Similmente, nel caso relativo alla causa C-612/21, è esclusa la rilevanza ai fini IVA per la fornitura e installazione di impianti di fonti di energie rinnovabili da parte di un Comune, per il tramite di un’impresa, a favore dei residenti proprietari che hanno manifestato l’intenzione di dotarsi di tali impianti. Per la Corte, l’operazione non costituisce né una cessione di beni né una prestazione di servizi, soggette a IVA, in ragione del fatto che non appare diretta all’ottenimento di introiti aventi carattere di stabilità. I residenti, difatti, pagano una somma che copre al massimo un quarto delle spese sostenute, mentre il saldo risulta finanziato da fondi pubblici.
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