Spese edilizie dei singoli da versare al condominio con bonifico ordinario
Se si usa per errore il bonifico «parlante» per recuperare la ritenuta d’acconto subita dovrebbe potersi presentare istanza di rimborso
In relazione agli interventi “edilizi” sulle parti comuni condominiali è l’amministratore di condominio (o in assenza il condomino incaricato nei condomini minimi) che, previa richiesta della provvista finanziaria ai condòmini, provvede al pagamento all’impresa appaltatrice mediante bonifico c.d. “parlante”.
In questi casi, documenti di spesa e bonifici di pagamento sono intestati al condominio, il quale provvede poi a ripartirli tra i singoli condomini rilasciando apposita certificazione.
In materia di detrazione IRPEF per il recupero edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR, infatti, per gli interventi realizzati sulle parti comuni dei condomini residenziali, la fruizione dell’agevolazione è stata subordinata alla circostanza che:
- il condominio sia intestatario delle fatture;
- il condominio esegua, nella persona dell’amministratore o di uno dei condòmini, tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa, compreso quello propedeutico della richiesta del codice fiscale (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 2 marzo 2016 n. 3, 25 luglio 2022 n. 28, p. 14 e 26 giugno 2023 n. 17, p. 14 e ris. Agenzia delle Entrate 27 agosto 2015 n. 74).
Ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 41/98 e dell’art. 6 comma 1 lett. e) del DM 6 agosto 2020 “Requisiti”, le persone fisiche che, ai fini di detrazioni “edilizie”, sostengono spese agevolate al di fuori dell’esercizio di impresa, devono procedere al pagamento delle spese medesime mediante bonifico bancario o postale dal quale risultino:
- il numero e la data della fattura;
- la causale del versamento;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Possono essere pagate con modalità diverse dal bonifico “agevolato” soltanto le spese relative agli oneri di urbanizzazione, all’imposta di bollo e ai diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori, alla tassa per l’occupazione del suolo pubblico (TOSAP); (R.M. 15 aprile 1999 n. 69270 e ris. Agenzia delle Entrate 18 agosto 2009 n. 229).
Per l’intervento realizzato su parti comuni di un edificio relativamente al quale, sul piano giuridico, sussiste un condominio, il bonifico deve recare il codice fiscale del condominio o, nel caso dei c.d. “condomini minimi” (quelli fino a 8 condòmini, per i quali, ai sensi dell’art. 1129 c.c., non è obbligatoria la nomina di un amministratore e l’acquisizione di un codice fiscale per il condominio), il codice fiscale del condòmino che provvede al pagamento anche per conto degli altri (circ. Agenzia delle Entrate 2 marzo 2016 n. 3).
Si ricorda che sui pagamenti effettuati con bonifico “parlante” in relazione a spese che danno diritto a fruire della detrazione di imposta, si applica la ritenuta di acconto di cui all’art. 25 del DL 78/2010, attualmente fissata all’11% a partire dal 1° marzo 2024 (fino al 29 febbraio 2024 era l’8%).
Al fine di beneficiare della detrazione fiscale per gli interventi sulle parti comuni rileva quindi il momento di effettuazione del bonifico da parte dell’amministratore (in assenza di quello effettuato da un condòmino nei c.d. “condomini minimi”), a prescindere da quando le spese sono state versate al condominio dai singoli condomini (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 25 luglio 2022 n. 28, p. 14 e 26 giugno 2023 n. 17, p. 14).
È evidente che i singoli condomini dovranno provvedere al pagamento al condominio non utilizzando il bonifico “parlante”, che determinerebbe l’applicazione della ritenuta d’acconto in capo al condominio, bensì quello “ordinario”.
Tuttavia, ove il condomino avesse commesso l’errore di utilizzare il bonifico “parlante” parrebbe che l’unica strada percorribile dal condominio per recuperare la ritenuta d’acconto subita sia quella di presentare istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/73 (in tal senso, seppur con riguardo ad un caso diverso, la ris. Agenzia delle Entrate 18 aprile 2011 n. 46).
Rimane fermo che l’importo della ritenuta dovrà essere nuovamente pagata dal condomino al condominio, mentre quest’ultimo provvederà a restituirla al ricevimento del rimborso.
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