Armonizzati sanzioni e termini di accertamento per l’imposta sui premi assicurativi
Non è stata però prevista una rivisitazione completa della legge istitutiva del tributo
La riforma fiscale ha previsto un intervento sulle norme in materia di imposta sui premi assicurativi che si dimostravano disarmoniche rispetto agli altri settori impositivi.
Si tratta in particolare della durata del periodo di accertamento e del regime sanzionatorio, le cui nuove regole sono state dettate dall’art. 17 comma 1 lett. h) n. 2) della L. 111/2023, secondo cui nell’esercizio della delega il Governo, per assicurare la certezza del diritto tributario, avrebbe dovuto provvedere alla “revisione dei termini di accertamento dell’imposta sui premi di assicurazione, al fine di allinearli a quelli delle altre imposte indirette, del relativo apparato sanzionatorio, nonché delle modalità e dei criteri di applicazione dell’imposta, nell’ottica della razionalizzazione delle relative aliquote”. A tal fine:
- il nuovo termine per l’esercizio della potestà accertatrice dell’imposta sui premi è stato disposto dall’art. 5 del DLgs. 13/2024, recante la “Revisione dei termini di prescrizione e decadenza dell’azione dello Stato dell’imposta sui premi di assicurazione”;
- l’impianto delle sanzioni relative all’imposta sui premi è stato riformato per effetto dell’art. 4 comma 8 del DLgs. 87/2024.
Con riguardo alla revisione del termine per l’accertamento, l’art. 5 del DLgs. 13/2024 ha apportato due modifiche alla disciplina dell’imposta sui premi:
- introducendo l’istituto della “dichiarazione tardiva” di cui all’art. 2 comma 7 del DPR 322/98 per effetto della lett. a) del comma 1 dell’art. 5 citato, così come previsto nel comparto delle imposte sui redditi e dell’IRAP;
- riformando il termine per l’esercizio della potestà accertatrice per effetto della lett. b) del comma 1 dell’art. 5 che, in conformità al criterio direttivo sopra ricordato, è stato allineato a quello da tempo vigente per gli altri comparti impositivi.
Il nuovo comma 2-bis dell’art. 9 della L. 1216/1961 stabilisce che anche nell’ambito dell’imposta sui premi è ora consentita la presentazione della denuncia annuale entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine ultimo ordinariamente previsto a tal fine e pertanto si considera validamente presentata anche la denuncia annuale dei premi incassati presentata entro i novanta giorni successivi alla scadenza ordinaria. Si renderà, in ogni caso, applicabile la sanzione amministrativa nella misura fissa di 250 euro stabilita dall’art. 24 comma 1 lett. n-bis) della L. 1216/1961.
La nuova disciplina sulla denuncia annuale “tardiva” risulterà applicabile alle denunce presentate a decorrere dal periodo d’imposta 2025.
È stato, inoltre, rivisto l’art. 29 della L. 1216/1961 e, a partire dagli avvisi di contestazione relativi al 2025, il termine ultimo per la relativa notifica è allineato a quello ordinario di decadenza vigente per le imposte sul reddito, per l’IRAP e per l’IVA, vale a dire:
- il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della denuncia annuale considerata infedele;
- il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
Anche tali nuovi termini di accertamento troveranno applicazione a partire dagli avvisi relativi al periodo d’imposta 2025.
Le nuove regole in materia di accertamento dell’imposta sui premi assicurativi costituiscono il superamento di misure che per il settore assicurativo comportavano la necessità di dover attendere un intero decennio prima di poter considerare correttamente eseguito l’adempimento dichiarativo nei confronti dell’Erario.
Per quanto riguarda, invece, la revisione delle sanzioni, l’art. 4 del DLgs. 87/2024 ha riscritto l’art. 24 della L. 1216/1961, provvedendo a sanare la sproporzione esistente con riferimento alla fattispecie dell’omessa presentazione della denuncia annuale dell’ammontare complessivo dei premi incassati, applicabile tout court in presenza della mera circostanza obiettiva di un ritardo (ancorché minimo) nella presentazione della denuncia annuale.
Nel nuovo sistema l’omessa presentazione della denuncia annuale (ossia, trascorsi oltre novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario di cui all’art. 9 comma 2 della L. 1216/1961) è punita con l’irrogazione di una sanzione amministrativa pari al 100% dell’imposta dovuta sulla somma non denunziata, con un minimo di 100 euro.
Per limitare l’applicazione della sanzione alla sola somma non denunziata, è espressamente previsto che l’imposta dovuta sia decurtata di tutti i versamenti d’imposta effettuati relativamente ai premi incassati nel periodo di riferimento, nonché del credito dell’anno precedente del quale non è stato richiesto il rimborso.
La nuova regola trova applicazione per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, come previsto per gli interventi sulle sanzioni degli altri comparti impositivi. L’art. 5 del DLgs. 87/2024 impedisce, infatti, l’applicazione delle sanzioni più favorevoli alle violazioni pregresse, circoscrivendo l’operatività delle nuove sanzioni esclusivamente alle violazioni commesse a far data dal 1° settembre 2024.
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