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NOTIZIE IN BREVE

Ammissibile il rimborso per l’incolpevole errore nell’aliquota IVA

/ REDAZIONE

Venerdì, 31 marzo 2023

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È ammissibile la procedura di rimborso (ex art. 30-ter del DPR 633/72) dell’IVA erroneamente addebitata in fattura, qualora la mancata emissione della nota di variazione nei termini non sia riconducibile a una inerzia colpevole del prestatore.

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 269, pubblicata ieri, 30 marzo 2023, conferma il proprio orientamento (circ. n. 20/2021), tornando sul caso della non corretta applicazione dell’imposta relativamente ad un’operazione esente (risposta a interpello n. 592/2022).

Nel caso di specie, l’istante è una società che svolge i servizi di revisione interna previsti dall’art. 5-quater del DLgs. 252/2005 nei confronti di fondi pensione integrativi. Con risposta a interpello 7 dicembre 2022 n. 583, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che tale tipologia di prestazioni può beneficiare dell’esenzione da IVA ai sensi dell’art. 10 comma 1 n. 1 del DPR 633/72.
Prima della presa di posizione dell’Agenzia, la società adottando un comportamento “improntato alla prudenza”, assoggettava ad IVA detti servizi.

Posto che la correzione degli errori di fatturazione rientra nel perimetro di applicazione dell’art. 26 comma 3 del DPR 633/72, la relativa nota di variazione non può essere emessa “dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile”. Superato detto limite temporale, è consentito il ricorso alla procedura di rimborso di cui all’art. 30-ter soltanto nel caso in cui “sussistano condizioni oggettive che non consentono di esperire il rimedio di ordine generale” (risposte a interpello n. 592/2020 e n. 663/2021). L’istituto non può applicarsi, quindi, in caso di “colpevole inerzia del soggetto passivo” (cfr. ancora risposte a interpello n. 592/2020 e n. 663/2021).

Premesso quanto sopra, l’Agenzia delle Entrate riconosce che nel caso di specie non sia ravvisabile la suddetta “inerzia colpevole” da parte del prestatore nella mancata emissione delle note di credito, consentendo pertanto l’esercizio della facoltà di richiedere la restituzione dell’IVA nei termini previsti dall’art. 30-ter del DPR 633/72.

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