Può bastare l’impugnazione di un bilancio e non dei successivi
La Corte d’Appello di Napoli torna ad affrontare la questione della necessità o meno di agire anche contro i bilanci successivi a quello già impugnato
Una recente sentenza della Corte d’Appello di Napoli, la n. 813 del 23 febbraio scorso, riporta al centro dell’attenzione la corretta interpretazione dell’art. 2434-bis comma 1 c.c., ai sensi del quale “le azioni previste dagli artt. 2377 e 2379 non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo”.
Per i giudici napoletani, la riportata previsione normativa non prevede l’“improcedibilità” (o più correttamente) la sopravvenuta inammissibilità dell’azione tesa a ottenere l’annullamento di un bilancio già impugnato, per sopravvenuto difetto di interesse ad agire, in esito all’approvazione del bilancio relativo
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