Distacco con rimborso eccessivo a rischio somministrazione irregolare
L’importo non può superare quanto corrisposto effettivamente al lavoratore dal datore di lavoro distaccante
Ai sensi dell’art. 30 del DLgs. 276/2003, l’ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.
Peraltro, il comma 2 del medesimo art. 30 stabilisce che in caso di distacco, il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.
Così come evidenziato a più riprese dal Ministero del Lavoro (cfr. circ. n. 3/2004 e circ. n. 28/2005), i requisiti di legittimità del distacco sono la temporaneità e l’interesse del distaccante.
Sul punto, è stato precisato che il concetto di temporaneità coincide con quello di non definitività indipendentemente dalla entità
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