Bonus acqua potabile al 17,9005%
Con il provvedimento n. 116259 pubblicato ieri, l’Agenzia delle Entrate ha fissato al 17,9005% la percentuale effettivamente fruibile da ciascun beneficiario del credito d’imposta per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti (c.d. “bonus acqua potabile”), disciplinato dall’art. 1 commi 1087-1088 della L. 178/2020.
L’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 1° febbraio 2023 al 28 febbraio 2023, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è infatti risultato pari a 27.932.195 euro, a fronte di 5 milioni di euro di risorse disponibili, che costituiscono il limite di spesa: la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pertanto pari a 5.000.000 / 27.932.195, vale a dire al 17,9005% dell’importo del credito richiesto, risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi del provv. Agenzia delle Entrate n. 153000/2021, in assenza di rinuncia.
Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia.
Il bonus è utilizzato dai beneficiari in compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97, ovvero, per le sole persone fisiche non esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive, fino a quando non se ne conclude l’utilizzo. Si ricorda che la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 17/2022 ha istituito il codice tributo “6975”, per consentire ai beneficiari l’utilizzo in compensazione del credito.
Il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”.
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