Affrancamento derogatorio possibile anche in caso di purchase price allocation conclusa a dicembre
Con la risposta a interpello n. 273, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sull’applicazione del regime del c.d. “affrancamento derogatorio” ex art. 15 comma 10 del DL 185/2008 per i soggetti che hanno concluso la purchase price allocation (PPA) entro i limiti consentiti dall’IFRS 3 (nel caso di specie, dicembre 2022).
L’opzione per l’affrancamento ex art. 15 del DL 185/2008 implica il versamento di un’imposta sostitutiva, sui maggiori valori contabili di cui si intende ottenere il riconoscimento sul piano fiscale, la cui misura varia a seconda della tipologia di elemento patrimoniale che si intende affrancare:
- 16%, se l’affrancamento riguarda l’avviamento, i marchi di impresa o altre attività immateriali;
- 20%, se l’affrancamento riguarda i crediti;
- le ordinarie aliquote IRPEF, IRES e IRAP, se l’affrancamento riguarda attività diverse da quelle indicate dall’art. 176 comma 2-ter del TUIR e da quelle di cui ai due punti precedenti.
Secondo la norma, l’imposta sostitutiva deve essere versata in un’unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione.
In merito, si osserva che l’IFRS 3:
- non fissa un lasso temporale minimo (nel caso di specie il 31 dicembre dell’anno successivo all’esercizio in cui si effettua l’operazione) che deve necessariamente trascorrere per la determinazione dei valori da tenere in considerazione, ma solo un termine massimo, da leggersi quindi in conformità all’art. 15 comma 10 del DL 185/2008;
- non vieta, né limita, il tempestivo esercizio dell’opzione e, dunque, il versamento dell’imposta sostitutiva entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è stata posta in essere l’operazione, nel rispetto della norma richiamata.
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