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Anche il giudice dell’esecuzione deve fare il controllo sulla vessatorietà delle clausole

/ REDAZIONE

Venerdì, 7 aprile 2023

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La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la pronuncia n. 9479, depositata ieri, ha esaminato il caso di un soggetto (consumatore) che non aveva a suo tempo impugnato il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, basato su un contratto che conteneva una clausola contraria alle norme sul foro competente (e, quindi, vessatoria). Il consumatore, infatti, pur non avendo impugnato il decreto ingiuntivo, riteneva che il controllo sull’abusività delle clausole contrattuali vessatorie contenute nel contratto posto a fondamento del credito azionato potesse essere effettuata, poi, anche dal giudice dell’esecuzione dinanzi al quale si procede per la vendita dei beni e la soddisfazione del credito.

La sentenza enuncia un complesso principio di diritto che, tra il resto, pone a carico del giudice del giudizio monitorio (decreto ingiuntivo), l’onere di controllare l’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto tra consumatore e professionista, inserendo nel decreto ingiuntivo l’avvertimento che “in mancanza di opposizione il debitore consumatore non potrà più far valere l’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile”.

Tuttavia, in assenza di tale avvertimento, il controllo sull’abusività delle clausole contrattuali deve essere esperito dal giudice dell’esecuzione, controllando “la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull’esistenza e/o sull’entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo”.

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