ACCEDI
Lunedì, 23 marzo 2026 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Nulla la polizza professionale se la claims made non è sostituita

/ REDAZIONE

Mercoledì, 12 aprile 2023

x
STAMPA

La sentenza n. 9616 della Cassazione, pubblicata ieri, si è occupata di una questione interessante relativa all’operatività di una polizza assicurativa professionale c.d. “claims made” di un commercialista.
Nel caso di specie, una società cliente del professionista lo citava in giudizio per il risarcimento del danno a seguito del ricevimento di un avviso di accertamento dovuto al fatto che, nel periodo in cui il commercialista seguiva la società, era stato applicato a questa un regime di fiscalità agevolata per assenza di fini di lucro senza che vi fossero i presupposti di legge. Il professionista chiamava in causa le assicurazioni con cui aveva stipulato due polizze professionali “claims made” e i giudici concludevano per l’operatività di una delle due polizze, ritenendo nulla la clausola in questa contenuta che limitava la retroattività della garanzia alle sole condotte realizzate nei due anni precedenti e sostituendola con la regola della prescrizione decennale. La compagnia assicurativa ricorreva in Cassazione.

Si ricorda che le polizze con clausole c.d. “claims made” coprono le richieste di risarcimento pervenute all’assicurato durante la vigenza della polizza, indipendentemente da quando si è verificato l’illecito. Alcune, come sembra essere quella oggetto di decisione, richiedono, ai fini della liquidazione del danno, che nel periodo di vigenza della polizza si realizzi sia il sinistro che la richiesta risarcitoria (nella polizza esaminata dalla Corte, si prevedeva che il sinistro dovesse verificarsi al più nei due anni precedenti alla stipula del contratto).

Secondo la Suprema Corte, la decisione d’appello è viziata in quanto la nullità della clausola che limita la retroattività non può essere “colmata” dalle regole sulla prescrizione, che non sono norme imperative. Infatti, a mente dell’art. 1419 comma 2 c.c., la nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.
La Corte d’Appello, in sede di rinvio, dovrà individuare la norma imperativa che supplisce alla clausola nulla; in assenza, il contratto dovrà essere dichiarato interamente nullo.


TORNA SU