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Esclusa l’aliquota IVA ridotta per il sottopasso a servizio degli impianti sciistici

/ REDAZIONE

Mercoledì, 12 aprile 2023

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Con la risposta a interpello n. 292 pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate precisa l’aliquota IVA applicabile con riferimento alla realizzazione di un sottopasso pedonale per l’accesso in sicurezza agli impianti sciistici.

Si ricorda che, ai sensi del n. 127-quinquies) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72, sono soggette all’aliquota del 10% le opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’art. 4 della L. 847/64 (ora contenuto nel DPR 380/2001); il successivo n. 127-septies) della stessa Tabella estende l’agevolazione alle prestazioni dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di tali opere. Detta elencazione comprende tra le opere di urbanizzazione primaria le “strade residenziali”.

Richiamando la prassi consolidata in materia (cfr., per tutte, ris. 19 maggio 2008 n. 202), l’Agenzia delle Entrate ribadisce che, per beneficiare dell’aliquota IVA ridotta, “le opere devono risultare realizzate in funzione di un centro abitato o comunque poste al servizio di un tessuto urbano”; inoltre, nel concetto di “costruzione di opere” rientra la “realizzazione «ex novo» di un’opera edilizia”, mentre ne restano escluse “le semplici migliorie o modifiche dell’opera stessa”.

Nel caso specifico, l’Agenzia ritiene pertanto che la realizzazione del sottopasso pedonale a servizio degli impianti sciistici non sia riconducibile tra le opere di urbanizzazione soggette a IVA con l’aliquota del 10%, poiché, pur configurando un intervento “ex novo” nel senso sopra indicato, risulta finalizzata a garantire il collegamento tra i parcheggi e il punto di accesso agli impianti sciistici, con accesso alla stazione degli impianti di risalita senza attraversamento della strada stradale.

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