Dall’Agenzia chiarimenti sul bonus investimenti in nuovi beni strumentali
L’art. 1 commi 1051-1063 della L. 178/2020 riconosce un credito d’imposta per gli investimenti in nuovi beni strumentali “ordinari” e “Industria 4.0”. L’art. 1 comma 1053 prevede alcune fattispecie di esclusione che impediscono di accedere al bonus, tra cui figura quella concernente i “beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti”.
Con il principio di diritto n. 7 pubblicato ieri, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito, in particolare sui beni gratuitamente devolvibili oggetto di concessioni che prevedono, quale corrispettivo del servizio reso dal concessionario, un canone corrisposto dall’ente concedente, in luogo di una tariffa corrisposta dall’utenza.
L’Amministrazione finanziaria evidenzia che il riferimento testuale alle imprese operanti “in concessione” e “a tariffa” va interpretato tenendo conto dell’evoluzione nel tempo delle modalità di affidamento dei servizi da parte degli enti pubblici ai privati.
Per identificare il perimetro delle “imprese operanti in concessione e a tariffa” nei settori menzionati nel comma 1053, quindi, si deve valorizzare la ratio dell’agevolazione e non solo il tenore letterale della norma. La finalità del credito è incentivare l’effettuazione di nuovi investimenti, che altrimenti l’impresa non intraprenderebbe o intraprenderebbe in misura minore, da parte dei soggetti che sopportano i rischi degli investimenti stessi.
Non possono quindi essere considerate destinatarie del credito d’imposta le imprese “concessionarie” (in senso lato) dei servizi di cui al comma 1053 quando:
- l’effettuazione degli investimenti costituisce un adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell’ente pubblico concedente;
- sono previsti meccanismi che sterilizzano il rischio economico dell’investimento nei beni strumentali nuovi.
L’Agenzia sottolinea che l’appuramento di queste condizioni implica una valutazione di carattere fattuale che esula dal perimetro delle attività esperibili in sede di risposta alle istanze di interpello.
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