La cessione degli arredi dell’abitazione non genera redditi diversi
Con la pronuncia n. 10117, depositata ieri, la Cassazione ha statuito che non costituiscono redditi diversi da attività commerciale non esercitata abitualmente, di cui all’art. 67 comma 1 lett. i) del TUIR, i proventi derivanti dalla vendita degli arredi della propria abitazione, non potendosi considerare quest’attività come intermediazione nella circolazione dei beni di cui all’art. 2195 c.c.
Nella fattispecie specifica, si trattava di oggetti appartenenti al patrimonio personale del venditore, non acquistati con la finalità di essere rivenduti. Non emergeva dunque quell’intento speculativo che caratterizza l’attività commerciale di vendita, anche se realizzata in modo occasionale.
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