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Tutela alternativa con limiti per gli obbligazionisti subordinati delle banche

/ REDAZIONE

Mercoledì, 3 maggio 2023

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La Cassazione, nella sentenza n. 11321, depositata ieri, ha precisato che la disciplina delineata per la gestione della crisi di Banca delle Marche spa, Banca popolare dell’Etruria e del Lazio soc. coop., Cassa di risparmio di Ferrara spa e Cassa di risparmio della provincia di Chieti spa (tutte poste in liquidazione coatta amministrativa dal MEF con decreto del 9 dicembre 2015, dopo la procedura di risoluzione delle medesime decisa da Banca d’Italia il 21 novembre 2015) permette solo agli obbligazionisti subordinati, aventi speciali requisiti di patrimonio e di reddito, di ricorrere alla procedura diretta forfetaria al fine di ottenere l’indennizzo da parte del fondo di solidarietà.

Di conseguenza, l’“alternatività” della tutela diretta rispetto a quella arbitrale non sussiste quando l’investitore non abbia i requisiti previsti, in tal caso essendo egli carente della legittimazione ad esperire il rimedio del ristoro automatico asseritamente “alternativo”.

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