Tutela alternativa con limiti per gli obbligazionisti subordinati delle banche
La Cassazione, nella sentenza n. 11321, depositata ieri, ha precisato che la disciplina delineata per la gestione della crisi di Banca delle Marche spa, Banca popolare dell’Etruria e del Lazio soc. coop., Cassa di risparmio di Ferrara spa e Cassa di risparmio della provincia di Chieti spa (tutte poste in liquidazione coatta amministrativa dal MEF con decreto del 9 dicembre 2015, dopo la procedura di risoluzione delle medesime decisa da Banca d’Italia il 21 novembre 2015) permette solo agli obbligazionisti subordinati, aventi speciali requisiti di patrimonio e di reddito, di ricorrere alla procedura diretta forfetaria al fine di ottenere l’indennizzo da parte del fondo di solidarietà.
Di conseguenza, l’“alternatività” della tutela diretta rispetto a quella arbitrale non sussiste quando l’investitore non abbia i requisiti previsti, in tal caso essendo egli carente della legittimazione ad esperire il rimedio del ristoro automatico asseritamente “alternativo”.
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