Il principio di cassa stoppa l’accertamento presuntivo
In sede di accertamento analitico-induttivo, l’Agenzia delle Entrate deve tenere in debita considerazione il fatto che i compensi siano stati incassati in anni antecedenti o successivi a quello sottoposto a controllo.
Ciò siccome i possessori di reddito di lavoro autonomo, secondo l’art. 54 del TUIR, sono tassati in base al criterio di cassa, quindi non devono dichiarare nulla se nell’anno in considerazione i compensi non sono stati incassati.
Un criterio simile opera anche per l’IVA, siccome l’art. 6 comma 3 del DPR 633/72 stabilisce che la prestazione si considera eseguita quando è stato pagato il corrispettivo.
Questo principio è stato enunciato nella sentenza della Cassazione n. 11339 di ieri.
Naturalmente, il contribuente deve fornire la prova di aver incassato i compensi in anni diversi da quello accertato.
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