La speciale tenuità della dichiarazione fraudolenta non guarda gli elementi passivi fittizi e le soglie
La Cassazione, nella sentenza n. 18264 depositata ieri, in relazione alla fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante fatture false, ha precisato che la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p. – che considera, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, il caso in cui sia cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l’avere agito per conseguire o l’avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità - è applicabile a ogni tipo di delitto, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, purché il fatto risulti commesso per motivi di lucro, e cioè per acquisire, mediante l’azione delittuosa, un vantaggio patrimoniale, e purché la speciale tenuità riguardi sia il lucro, perseguito o conseguito, sia l’evento dannoso o pericoloso.
Peraltro, questa speciale tenuità (del lucro e dell’evento) non ha nulla a che vedere sia con la quantificazione degli elementi passivi fittizi, un tempo prevista per l’integrazione dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 2 comma 3 del DLgs. 74/2000, sia con la soglia di punibilità contemplata dalla diversa fattispecie di omesso versamento IVA.
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