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Niente rettifica della detrazione IVA in caso di distruzione volontaria del bene

/ REDAZIONE

Venerdì, 5 maggio 2023

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Non è richiesta la rettifica della detrazione dell’IVA assolta a monte, se i beni, divenuti inutilizzabili, sono venduti allo stato di rifiuto e la cessione è soggetta a IVA. Le medesime considerazioni possono essere proposte anche nel caso in cui i beni scartati siano distrutti volontariamente dal soggetto passivo e tale distruzione sia debitamente provata e giustificata.
Sono questi due dei principi affermati dalla Corte di Giustizia Ue nella sentenza relativa alla causa C-127/22, pubblicata ieri, 4 maggio 2023.

L’art. 185 della direttiva 2006/112/Ce dispone, al paragrafo 1, che la rettifica della detrazione dell’IVA abbia luogo “quando, successivamente alla dichiarazione dell’IVA, sono mutati gli elementi presi in considerazione per determinare l’importo delle detrazioni”.
Nel successivo paragrafo 2, è stabilito tuttavia che essa non è richiesta, fra l’altro, “in caso di distruzione, perdita o furto debitamente provati o giustificati”.

I giudici europei affermano che laddove i beni non utilizzabili siano stati ceduti nell’ambito di un’operazione imponibile, risulta “soddisfatta la condizione che consente l’applicazione e il mantenimento del diritto a detrazione” (causa C-127/22, punto 31). A tal fine è irrilevante la circostanza che l’operazione non rientri tra le attività economiche abituali del soggetto passivo.

Non comporta obbligo di rettifica neppure la distruzione volontaria del bene. La Corte ricorda che non risulta dal testo dell’art. 185 par. 2 della direttiva 2006/112/Ce “che la distruzione di un bene debba essere totalmente indipendente dalla volontà del soggetto passivo” (punto 44). Tuttavia detta distruzione deve essere “debitamente dimostrata o giustificata” e il bene deve avere “oggettivamente perso qualsiasi utilità nell’ambito delle attività economiche del soggetto passivo” (punto 46).

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