I quadri non compilati non salvano dalla dichiarazione infedele
La Cassazione, nella sentenza n. 18532/2023, ha precisato che, una volta accertata l’emissione di fatture per importi rilevanti (superiore a un milione di euro) e la successiva mancata presentazione della dichiarazione IVA (nella specie relativa al periodo d’imposta 2012), il fatto che nella dichiarazione dei redditi venga omessa l’indicazione dei dati relativi all’IVA – compilando solo alcuni Quadri e riportando un reddito imponibile pari a zero – non esclude il superamento di entrambe le soglie di punibilità contemplate dall’art. 4 del DLgs. 74/2000 (dichiarazione infedele):
- quella quantitativa (oggi pari a 100.000 euro), relativa all’imposta evasa e desumibile dall’avvenuto accertamento delle fatture emesse;
- quella proporzionale, riferita all’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, che deve essere superiore al 10% dell’ammontare degli elementi attivi indicati in dichiarazione (o, comunque, superiore, oggi, a 2 milioni di euro).
La condotta in questione, infatti, non può qualificarsi come neutra, contribuendo, al contrario, a delineare l’infedeltà della dichiarazione, essendo di fatto assimilabile a una dichiarazione negativa. Tale ricostruzione è ritenuta coerente con il verbo utilizzato dalla fattispecie incriminatrice (“indica”); perché anche non inserire alcun dato numerico in corrispondenza di una voce essenziale equivale a “indicare” un elemento, sia pure negativo.
Non è, quindi, possibile qualificare il tutto come omessa dichiarazione, trattandosi di dichiarazione incompleta che, stante l’incidenza degli spazi vuoti, si qualifica come infedele; d’altra parte, la condotta omissiva non è suscettibile di estensione analogica perché ci si porrebbe in contrasto con il principio di legalità.
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