Successioni e donazioni con effetti sull’affrancamento di quote o azioni di OICR
La legge di bilancio 2023 consente di considerare realizzati i redditi maturati al 31 dicembre 2022 pagando un’imposta sostitutiva del 14%
La legge di bilancio 2023 ha introdotto la possibilità di considerare “realizzati” i redditi di capitale ex art. 44 comma 1 lett. g) del TUIR e i redditi diversi ex art. 67 comma 1 lett. c-ter) del TUIR derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di OICR, a condizione che, su opzione del contribuente da esercitare entro il 30 giugno 2023, sia assoggettata a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con l’aliquota del 14%, la differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.
In tal modo, si sostituisce il costo medio ponderato delle quote o azioni di OICR detenute con il valore delle medesime al 31 dicembre 2022.
L’opzione per l’affrancamento dei maggiori valori degli ...