Minimale contributivo nel settore edile
Non concorrono alla formazione della retribuzione virtuale le assenze e le sospensioni individuate dalla legge
In applicazione dei principi generali sul riferimento alla retribuzione risultante dalla contrattazione collettiva per assolvere alla contribuzione previdenziale e assistenziale di cui all’art. 1 comma 1 del DL 338/89, conv. L. 389/89, per il settore edile esiste una specifica norma, l’art. 29 del DL 244/95, conv. L. 341/95, che impone il c.d. minimale contributivo.
Tale disposizione precisa infatti che per i datori di lavoro individuati dai codici ISTAT 1991, dal 45.1 al 45.45.2, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi è quella commisurata a un numero di ore settimanali non inferiore all’orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi
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