ACCEDI
Lunedì, 23 marzo 2026 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Dichiarazione fraudolenta mediante documenti falsi solo se si tratta di fatture

/ REDAZIONE

Martedì, 16 maggio 2023

x
STAMPA

La Cassazione, nella sentenza n. 20271/2023, ha precisato che l’elemento distintivo tra le fattispecie di cui agli artt. 2 e 3 del DLgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) non attiene all’operazione compiuta, ma al modo in cui è documentata, rilevando, dunque, la natura dello strumento usato per commettere la dichiarazione fraudolenta.

In particolare, l’ambito applicativo dell’art. 2 attiene alle ipotesi in cui la frode fiscale venga attuata mediante l’utilizzo di una fattura o altro documento avente rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, essendo indifferente che la falsificazione sia di tipo ideologico o materiale. Il disvalore della condotta si incentra proprio sull’utilizzo, a supporto della dichiarazione fraudolenta recante elementi passivi fittizi, di quella particolare documentazione contabile che corrisponda, sia pure apparentemente, ai requisiti precisati dall’art. 21 comma 2 del DPR 633/1972, stante l’idoneità di tale strumento a trarre più facilmente in inganno l’Amministrazione finanziaria.

Del resto, è proprio la considerazione del particolare valore probatorio, sul piano tributario, dello strumento documentale utilizzato a supporto della dichiarazione fraudolenta con elementi passivi fittizi, che ha indotto il legislatore a non fissare alcuna soglia di evasione per la configurabilità di tale condotta illecita. Soglia che, invece, compare e si giustifica nella residuale ipotesi di dichiarazione fraudolenta mediante “altri artifici”, di cui all’art. 3 del DLgs. 74/2000, in ragione del fatto che, in tal caso, la condotta illecita viene realizzata attraverso comportamenti diversi dall’utilizzo di fatture o documenti equipollenti, ossia con il compimento di operazioni simulate o mediante l’avvalimento di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti, idonei a ostacolare l’accertamento e a indurre in errore l’Amministrazione finanziaria.

TORNA SU