Garanzie e prelazioni non sempre revocabili dal curatore
Anche se iscritta nel periodo sospetto, l’ipoteca esattoriale è opponibile alla procedura
L’art. 166 del DLgs. 14/2019 (Codice della crisi, CCII), tra le varie fattispecie di atti pregiudizievoli ai creditori, disciplina, al comma 1, la revocatoria per la costituzione di garanzie per debiti preesistenti non scaduti o già scaduti e, al comma 2, la revocatoria per atti costitutivi di diritti di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente sorti.
La finalità delle azioni è di degradare il rango del credito in chirografo e la differenza tra i due commi risiede nella “contestualità” del rilascio della garanzia e, conseguentemente, nell’onere probatorio.
In particolare: il comma 1 dell’art. 166 del CCII disciplina la revocatoria per la costituzione di garanzie non contestuali per debiti non ancora scaduti (lett. c) ovvero già scaduti (lett. d), dove ...
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