Bene immobile indivisibile confiscato assegnabile su istanza del comproprietario in buona fede
In tema di confisca di prevenzione di quote di beni indivisibili, ai fini dell’accoglimento dell’istanza di assegnazione formulata dal comproprietario in buona fede, non è necessario che questo sia titolare di una quota maggioritaria del bene né tantomeno l’accordo con l’Agenzia nazionale per l’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati.
Tale è il principio enunciato dalla Cassazione – la n. 21126 depositata ieri – in un procedimento relativo a una confisca ai sensi del DLgs. 159/2011 (codice antimafia) che aveva interessato un complesso immobiliare intestato a diversi soggetti.
L’art. 48 del citato decreto contempla, infatti, quattro possibili soluzioni della procedura:
- la divisione del bene confiscato;
- l’assegnazione, su istanza di uno o più partecipanti in buona fede alla comunione, del bene immobile indivisibile con versamento dei conguagli;
- se non è chiesta l’assegnazione, la vendita o, in alternativa, l’acquisizione del bene per intero al patrimonio dello Stato con versamento agli altri partecipanti alla comunione di una somma equivalente al valore determinato dal perito nominato dal tribunale;
- l’acquisizione del bene a titolo gratuito al patrimonio dello Stato nel caso in cui il partecipante alla comunione non dimostri la propria buona fede.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941