Frazionamento di beni critico ai fini del quinquennio per le plusvalenze esenti
Ove l’intervento edilizio sia «pesante» i cinque anni andrebbero computati dal termine dello stesso
Nell’ambito delle cessioni di beni immobili in precedenza frazionati si rendono necessarie alcune considerazioni in merito al computo del quinquennio entro il quale le plusvalenze non sono imponibili (art. 67 comma 1 lett. b) del TUIR); occorre infatti valutare se i cinque anni decorrano dall’acquisto o, diversamente, dalla data del frazionamento del bene, in considerazione del carattere novativo del frazionamento stesso.
L’Agenzia delle Entrate (ris. 30 maggio 2008 n. 219), in modo equivoco, ha sostenuto che “la vendita delle unità immobiliari risultanti dal frazionamento dell’appartamento non determina plusvalenza tassabile, sempreché lo stesso sia stato destinato ad abitazione principale dal contribuente o dai suoi familiari per la maggior parte del tempo intercorrente
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