Fallibile l’impresa agricola esercente attività agrituristica
L’attività «per connessione» deve essere coerente con l’attività essenziale
Con ordinanza n. 4790/2023, la Cassazione è ritornata a esaminare il tema della fallibilità delle imprese agricole, esercenti anche attività agrituristica.
Si ricorda, a tal proposito, che l’art. 2135 c.c. distingue le attività agricole in “essenziali” (comma 1 e poi comma 2) e “per connessione” (comma 3). In particolare, si intendono “connesse” le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo e dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione e ospitalità come definite dalla legge.
In ordine alle attività ...
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