Prassi interbancarie da calibrare sul caso concreto per evitare responsabilità
La Cassazione, nell’ordinanza n. 16555, depositata ieri, ha precisato che la prassi in base alla quale una banca (la banca negoziatrice), a vantaggio dei propri correntisti, richieda informazioni circa l’esistenza della provvista relativamente ad assegni circolari alla banca emittente, non esonera la prima dall’obbligo di conformare il proprio comportamento ai canoni di prudenza e avvedutezza imposti dalle circostanze in cui si trova concretamente a operare, adottando, in adempimento del dovere di diligenza professionale su di essa gravante ai sensi dell’art. 1176 comma 2 c.c., tutte le cautele necessarie ad assicurare che il pagamento dei titoli abbia luogo in presenza della relativa provvista e in favore dell’effettivo beneficiario, in modo tale da salvaguardare gli interessi del correntista e degli altri soggetti coinvolti nella circolazione del titolo.
Il fatto che le predette informazioni vengano per lo più acquisite per telefono non esclude, quindi, la possibilità di provare che, nel caso specifico, fosse opportuna, se non addirittura necessaria, l’adozione di modalità diverse di comunicazione, in virtù di pattuizioni preventivamente intervenute o di peculiari circostanze emerse in sede di negoziazione del titolo.
Nella specie, in particolare, l’anomalia rappresentata dal fatto che il soggetto interpellato in ordine alla regolare emissione degli assegni avesse risposto che aveva provveduto egli stesso a emetterli lo stesso giorno della telefonata, laddove i titoli recavano una data anteriore di ben quattro giorni, avrebbe dovuto destare allarme nel personale della banca negoziatrice, inducendolo a compiere ulteriori approfondimenti, sia in ordine all’identità dell’interlocutore che relativamente all’esattezza dell’informazione trasmessa.
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