Opzione per la branch exemption non sanabile con la remissione in bonis
Secondo il principio di diritto n. 10/2023, le società che non abbiano optato per il regime di branch exemption (art. 168-ter del TUIR) pur avendo i requisiti per accedere al regime e l’intenzione di avvalersene non possono sanare l’inadempimento con la remissione in bonis.
Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, l’adempimento richiesto a tale scopo (l’indicazione del reddito della stabile organizzazione estera in un modulo separato del quadro RF) non risulterebbe riconducibile alla nozione di “adempimento di natura formale” la cui omissione, a norma dell’art. 2 del DL 16/2012, può essere regolarizzata con la remissione in bonis.
L’opzione potrebbe, conseguentemente, essere esercitata ex post solo all’atto della costituzione di una nuova stabile organizzazione all’estero, così come previsto dall’art. 2.7 del provvedimento attuativo del 28 agosto 2017.
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