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L’attesa del riparto finale del fallimento disapplica la disciplina delle società non operative

/ REDAZIONE

Mercoledì, 14 giugno 2023

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La necessità di attendere il riparto finale di un fallimento al fine di incassare un rilevante credito chirografario, nonché la difficoltà ad alienare alcune partecipazioni possedute possono configurare condizioni oggettive idonee ad impedire il superamento del test di operatività di cui all’art. 30 della L. 724/94. Con ordinanza n. 16810 di ieri, 13 giugno 2023, la Cassazione ha quindi rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate avverso la decisione dei giudici di merito di valorizzare, ai fini della disapplicazione delle società non operative, lo stato di liquidazione e la composizione dell’attivo patrimoniale della società, consistente in partecipazioni, non ancora oggetto di cessione e di difficile liquidazione, nonché in un credito chirografario vantato nei confronti di un fallimento di cui si attende il riparto finale.

La pronuncia richiama la giurisprudenza della stessa Corte in virtù della quale l’esistenza di oggettive situazioni tali da integrare la prova contraria in caso di mancato rispetto dei parametri di operatività va valutata non in termini assoluti, ma inerenti alle effettive condizioni del mercato, idonee a dimostrare l’erroneità dell’esito quantitativo del test di operatività.
Le situazioni si caratterizzano come “oggettive” ove estranee all’ordinaria attività di impresa, per cui non sono tali quelle che discendono una scelta volontaria dell’imprenditore.

Pertanto, salvo il caso in cui venga contestata la totale assenza di pianificazione aziendale da parte degli organi gestori della società o una sostanziale inettitudine produttiva, è sufficiente addurre la prova dell’esistenza di specifici fatti, non dipendenti dalla scelta consapevole dell’imprenditore, che impediscano lo svolgimento dell’attività di impresa con risultati reddituali conformi agli standard minimi legali.

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