Accesso al concordato semplificato dipendente dalla relazione finale dell’esperto
Necessarie le attestazioni dovute dall’esperto per le trattative e la condotta del debitore
Con il provvedimento del 17 aprile 2023 il Tribunale di Monza si è pronunciato negativamente in merito a una proposta di concordato semplificato presentata ai sensi dell’art. 25-sexies del DLgs. 14/2019 (c.d. CCII), da una società all’esito non positivo della composizione negoziata, dichiarandola irrituale a causa delle molteplici carenze palesatesi nella relazione finale dell’esperto già nominato per agevolare il superamento della crisi.
In tale relazione, l’esperto deve attestare che le trattative sono state condotte secondo correttezza e buona fede della parte debitrice, nonché dimostrare l’improcedibilità delle soluzioni indicate nell’art. 23 commi 1 e 2 lett. b) del CCII.
Il Tribunale quindi, prima di ammettere la procedura di concordato, deve verificare
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