Il lavoratore non può decidere arbitrariamente il periodo feriale
L’art. 2109 c.c. stabilisce che è il datore di lavoro a decidere il periodo annuale di ferie retribuite
Ai sensi dell’art. 10 del DLgs. 66/2003, il lavoratore deve fruire di un periodo minimo di 4 settimane di ferie annue retribuito, di cui due settimane entro l’anno di maturazione e le altre due settimane entro i successivi 18 mesi, salvo disciplina differente del contratto collettivo applicato (si veda “Entro il 30 giugno 2023 obbligo di fruire delle ferie maturate nel 2021” del 5 giugno 2023).
Il diritto alle ferie annuali retribuite è riconosciuto a tutte le categorie di lavoratori dipendenti, a prescindere dalla qualifica attribuita, dalla mansione assegnata e dal contratto applicato.
Nonostante il diritto alle ferie sia un diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore, costituzionalmente garantito (art. 36 Cost.) – in quanto gli consente il recupero psicofisico
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