Occasionalità dei collaboratori familiari da valutare caso per caso
La collaborazione si presume occasionale per pensionati e lavoratori full time, ma per gli altri familiari serve il rispetto del parametro oggettivo
Nelle piccole realtà imprenditoriali è frequente che il soggetto titolare dell’azienda si avvalga della collaborazione dei propri familiari per espletare compiti o attività a carattere residuale o saltuario, a titolo di mero “aiuto” nella conduzione dell’azienda, senza che da ciò discendano obblighi contributivi nei confronti dell’INPS.
Con specifico riferimento alle attività agricole, l’art. 74 del DLgs. 276/2003 prevede che non integrano un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al sesto grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.
Nella maggior ...
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