Conciliazione agevolata anche in sede di giudizio di rinvio
La riduzione delle sanzioni è sempre a 1/18
L’art. 1 commi 206 ss. della L. 197/2022 ha previsto la possibilità di stipulare una conciliazione giudiziale agevolata con l’Agenzia delle Entrate.
Si tratta di una versione rafforzata della normale conciliazione, che presenta le seguenti caratteristiche:
- deve trattarsi di liti pendenti in primo o secondo grado al 15 febbraio 2023;
- l’accordo va formalizzato entro il 30 settembre 2023;
- le sanzioni, a prescindere dal fatto che la conciliazione avvenga in primo o secondo grado, sono ridotte a 1/18 del minimo;
- possono essere conciliate solo le liti su atti impositivi in senso sostanziale, con esclusione degli atti aventi contenuto solo liquidatorio;
- le somme possono essere pagate in 20 rate trimestrali di pari importo, senza poter fruire della compensazione nel modello F24.
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