Diritto di superficie su terreno agricolo con registro al 15%
L’Agenzia delle Entrate interpreta in modo rigoroso il dettato normativo
L’Agenzia delle Entrate ha sempre interpretato l’art. 1 della Tariffa parte I allegata al DPR 131/86 in senso piuttosto rigoroso.
Già nella R.M. 22 giugno 2000 n. 92, infatti, affermava che le aliquote previste dall’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, per gli atti di trasferimento immobiliare, trovassero applicazione anche agli atti di “costituzione o trasferimento di diritti reali”. La medesima impostazione è stata confermata nella circ. 29 maggio 2013 n. 18 (§4.16).
Questa impostazione viene confermata dalla risposta ad interpello n. 365, pubblicata ieri, ove viene sancita l’applicabilità dell’aliquota dell’imposta di registro del 15% all’atto di costituzione del diritto di superficie su terreno agricolo, contraddicendo,
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