Impugnazione stragiudiziale del licenziamento libera purché scritta
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17731 pubblicata ieri, 21 giugno 2023, ha ricordato come l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento ai sensi dell’art. 6 della L. 604/66 non sia soggetta a particolari formalità, essendo sufficiente ogni atto scritto con cui il lavoratore manifesti al datore di lavoro la volontà di contestare la validità e l’efficacia del licenziamento, manifestazione da cui, dunque, emerge implicitamente la riserva di tutelare i propri diritti in sede giudiziaria.
La citata disposizione di legge, infatti, fa riferimento a “qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore” di impugnare il licenziamento.
I giudici di legittimità hanno pertanto ritenuto a tal fine idonea la manifestazione di dissenso verso il licenziamento espressa dal lavoratore con l’apposizione, in calce alla lettera di comunicazione del provvedimento espulsivo, della frase “prendo solo per ricevuta visione della lettera non condividendo né la forma né il contenuto”.
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