Nel trasferimento fraudolento di valori, concorrente responsabile anche senza dolo specifico
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 27123/2023, ha precisato che ai fini della configurabilità del delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.) occorre non sovrapporre i piani del trasferimento fittizio di beni e della loro gestione occulta. Quest’ultima, infatti, è irrilevante, salvo che circostanze fattuali rivelino una condotta concorsuale a opera di terzi nella realizzazione dell’intestazione fraudolenta.
Dal punto di vista dell’elemento soggettivo, poi, il dolo specifico richiesto è costituito dalla finalità di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p. (ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita); intento che può essere accompagnato da finalità concorrenti, non necessariamente ed esclusivamente collegate alla impellente e urgente necessità di liberarsi dei beni in vista di una loro possibile ablazione.
Rispetto a tale profilo, infine, si osserva come, seppure una parte della giurisprudenza abbia stabilito che tutti i concorrenti nel reato dovrebbero agire con il ricordato dolo specifico, si ritenga preferibile la ricostruzione secondo la quale risponde a titolo di concorso anche colui che non sia animato da esso, a condizione che almeno uno degli altri concorrenti agisca con tale intenzione e che della stessa il primo sia consapevole.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941