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Elezione o designazione del RLS in ogni azienda o unità produttiva

/ REDAZIONE

Mercoledì, 28 giugno 2023

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Con l’interpello n. 4/2023, la Commissione ministeriale per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha fornito nuovi chiarimenti sulla corretta interpretazione dell’art. 47 del DLgs. 81/2008 e in particolare sull’elezione o designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) in caso di aziende con diverse unità produttive dislocate in Regioni differenti.

Nel riepilogare il quadro normativo, si ricorda che:
- in tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il RLS (art. 47 comma 2 del DLgs. 81/2008);
- il numero, le modalità di designazione o di elezione del RLS, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva (art. 47 comma 5 del DLgs. 81/2008);
- il numero minimo dei RLS è di un rappresentante nelle aziende o unità produttive sino a 200 lavoratori, di 3 rappresentanti nelle aziende o unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori e di 6 rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori (in tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva; art. 47 comma 7 del DLgs. 81/2008).

In particolare, la Commissione ritiene che la suddetta normativa stabilisca espressamente l’elezione o la designazione del RLS in ogni azienda o unità produttiva e che il numero, le modalità di designazione o di elezione, il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle loro funzioni siano fissati in sede di contrattazione collettiva (fatto salvo per il numero minimo di rappresentanti, da riferirsi comunque a ciascuna azienda o unità produttiva).

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