Pausa estiva per accertamenti esecutivi ma non per le cartelle di pagamento
Acquiescenza e definizione al terzo delle sanzioni con sospensione feriale
La sospensione feriale dei termini processuali, dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno, pone problematiche anche per il pagamento delle somme intimate mediante atto impositivo.
Occorre in primo luogo rammentare che la sospensione feriale non opera per i pagamenti di imposte, in special modo per il pagamento di somme derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di liquidazione, avvisi di accertamento non esecutivi (emessi ad esempio per la determinazione di un maggior valore ai fini dell’imposta di registro) e avvisi di recupero dei crediti di imposta.
Lo stesso vale per gli atti di riscossione c.d. avanzata, come fermi di beni mobili registrati, comunicazioni di ipoteche e intimazioni ad adempiere (in questo caso, peraltro, sospendere i termini di pagamento non servirebbe a nulla, considerato
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