L’improvvido affidamento dei beni non basta per integrare la bancarotta fraudolenta per distrazione
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 28256/2023, ha ricordato come la responsabilità dell’amministratore di una società fallita per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione richieda l’accertamento della previa disponibilità, da parte di quest’ultimo, dei beni che non sono stati rinvenuti in seno all’impresa.
Questo accertamento non è condizionato dalla presunzione di attendibilità del corredo documentale della società, che non presenta – per quel che concerne il delitto in discorso – una qualificazione in termini di prova pari della confessione. Infatti, ai sensi dell’art. 192 c.p.p., essa deve esser valutata secondo i consueti parametri di scrutinio, di cui deve essere fornita motivazione (cfr. Cass. n. 7588/2011).
Ed allora, il mancato rinvenimento all’atto della dichiarazione di fallimento di beni della società costituisce una valida presunzione di una loro dolosa distrazione, ma solo a condizione che sia accertata la previa disponibilità dei beni al di fuori di qualsiasi presunzione (cfr. Cass. n. 35882/2010).
Ai fini della condanna per tale fattispecie, conclude allora la decisione in commento, non basta il fatto che la disponibilità dei beni possa essere desunta da un verbale di consegna degli stessi, improvvidamente, a terzi. Tale circostanza, infatti, non dà conto né dell’elemento oggettivo della bancarotta per distrazione, non spiegando perché l’affidamento in questione integri una fuoriuscita dei beni dal patrimonio della società fallita, né del dolo di distrazione, delineando, piuttosto, un mero atteggiamento colposo.
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