Operative le procedure per lo scambio telematico tra INPS e Casse per la ricongiunzione
Con il messaggio n. 2498 di ieri, l’INPS è nuovamente intervenuto sulla convenzione quadro tra lo stesso Istituto e le Casse per lo scambio telematico di comunicazioni conseguenti all’esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui alla L. 45/90, illustrata con il messaggio n. 1739/2023 (si veda “Convenzione tra INPS e Casse previdenziali per la ricongiunzione dei professionisti” del 13 maggio 2023).
Nello specifico, con il messaggio in commento l’Istituto di previdenza informa che sono disponibili i seguenti servizi:
- richiesta, da parte della Cassa firmataria, nel ruolo di soggetto accentrante, del prospetto dei contributi versati all’INPS e consultazione telematica dello stato della richiesta di certificazione;
- invio della certificazione da parte dell’INPS quale Ente trasferente;
- richiesta, da parte della Cassa firmataria, nel ruolo di soggetto accentrante, di riesame di una precedente certificazione telematica e consultazione telematica dello stato della richiesta di riesame;
- invio del riesame della precedente certificazione da parte dell’INPS quale Ente trasferente;
- notifica, da parte della Cassa firmataria, nel ruolo di soggetto accentrante, dell’esito dell’operazione di ricongiunzione.
I suddetti servizi – riguardanti la facoltà di ricongiunzione ex art. 1 comma 2 della L. 45/90 – sono operativi solo per le Casse aderenti alla convenzione e che predispongono le rispettive procedure necessarie alla gestione di tali servizi.
La fase successiva riguarderà invece l’implementazione dei servizi relativi alla facoltà di ricongiunzione ai sensi dell’art. 1 comma 1 della L. 45/90, previa comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) da parte dell’Istituto a ciascuna Cassa stipulante.
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