Scomposizione dell’avviamento in caso di cessione di ramo d’azienda
L’avviamento deve essere ripartito sulla base di criteri oggettivi e verificabili
Nel caso di cessione d’azienda, la plusvalenza realizzata dal cedente deve essere determinata in misura pari alla differenza tra il corrispettivo conseguito e il costo non ammortizzato dei beni facenti parte del complesso aziendale ceduto (cfr. art. 86 del TUIR). Qualora l’azienda oggetto di cessione sia stata precedentemente acquisita a titolo oneroso, il costo non ammortizzato dei beni deve comprendere anche il valore fiscale dell’avviamento pagato dal cedente al momento dell’acquisto.
Tale principio è oramai pacifico anche nella prassi dell’Amministrazione finanziaria, secondo la quale l’avviamento:
- costituisce una componente del costo dell’azienda ceduta e, pertanto, non può rimanere iscritto nel bilancio del cedente (cfr. C.M. 17 maggio 2000 n. ...
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