Nella bancarotta fraudolenta non dimostrare la destinazione dei beni è prova della distrazione
Nella bancarotta fraudolenta (art. 216 del RD 267/42, oggi confluito nell’art. 322 del DLgs. 14/2019), la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, a opera dell’amministratore, della destinazione dei beni a seguito del loro mancato rinvenimento anche in relazione all’impiego delle risorse finanziarie certamente ottenute.
Nel riaffermare tale principio, la sentenza n. 29324 depositata ieri dalla Cassazione richiama il fatto che nel nostro ordinamento l’imprenditore è posto in una posizione di garanzia nei confronti dei creditori, i quali ripongono la garanzia dell’adempimento delle obbligazioni dell’impresa sul patrimonio di quest’ultima.
Da qui deriva la diretta responsabilità del gestore di questa ricchezza per la sua conservazione in ragione dell’integrità della garanzia. La perdita ingiustificata del patrimonio o l’elisione della sua consistenza danneggia le aspettative della massa creditoria e integra l’evento giuridico sotteso dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta.
Ciò implica l’apparente inversione dell’onere della prova ascritta al fallito nel caso di mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura e di assenza di giustificazione al proposito (o di giustificazione resa in termini di spese, perdite ed oneri attinenti o compatibili con le fisiologiche regole di gestione).
Si tratta, in verità, di sollecitazione al diretto interessato della dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato, risposta che (presumibilmente) soltanto egli può rendere, in quanto artefice e responsabile della gestione.
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