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Responsabilità solidale della Consob anche per gli investimenti tramite false finanziarie

/ REDAZIONE

Sabato, 8 luglio 2023

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La Cassazione, nella sentenza n. 19378, depositata ieri, ha stabilito che gli approdi interpretativi cui sono pervenute le Sezioni Unite nella sentenza n. 13143/2022 sono replicabili anche nel caso di risarcimento preteso nei confronti di società non fiduciarie (e della Consob), ma di intermediazione finanziaria prive della necessaria autorizzazione, il cui operato va pur sempre inquadrato nell’egida del mandato.

La responsabilità delle società in questione per la perdita del capitale investito dal risparmiatore, infatti, deve pur sempre inquadrarsi nell’ambito della responsabilità risarcitoria di natura contrattuale, donde la generale prospettabilità della omogeneità dei crediti rispettivamente vantati contro le società finanziarie e contro la Consob, perché entrambi di natura risarcitoria (quantunque il primo di natura contrattuale e il secondo di natura aquiliana).

A fronte di ciò, l’ormai acclarata correttezza della tesi della configurabilità della solidarietà tra le due obbligazioni in discorso – quella verso la società finanziaria e quella verso l’ente di vigilanza, perché aventi entrambe natura risarcitoria, solo occorrendo individuare e accertare la serie causale ai fini dell’applicazione dell’art. 2055 c.c. – consente di ritenere che, ai fini della quantificazione del danno subito dall’investitore, la circostanza che, in caso di fallimento/liquidazione coatta amministrativa della società finanziaria, egli possa in futuro recuperare il proprio credito in sede concorsuale è del tutto irrilevante.

Tale possibilità, infatti, non incide sull’entità del danno attuale (latamente inteso) subito dall’investitore, che ovviamente non può disporre, nell’immediatezza, del capitale comunque perduto.
Non è dubbio, dunque, che in tale situazione il danno risarcibile dall’ente di vigilanza (ove provato) sia effettivo ed esistente, e vada commisurato dal giudice all’intero pregiudizio, tenuto ovviamente conto di quanto già eventualmente conseguito dall’investitore in sede concorsuale.

Del resto, la funzione principale della solidarietà passiva consiste nella facoltà, concessa al creditore, di potersi rivolgere, per l’intero e indifferentemente, a uno dei condebitori tenuti all’adempimento della medesima prestazione, ex art. 1292 c.c.

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