Ratifica degli atti del «falsus procurator» della società anche per fatti concludenti
La Corte d’Appello di Milano, nella sentenza n. 1458/2023, ha precisato che il potere di decidere se tenere o meno in vita, mediante ratifica, gli effetti dell’attività negoziale, spetta esclusivamente al rappresentato. L’inefficacia degli atti compiuti dal rappresentante senza potere è, quindi, rilevabile solo su eccezione di quest’ultimo e non d’ufficio.
Se la disciplina sulla rappresentanza senza poteri e sulla relativa ratifica è posta a tutela del c.d. pseudo-rappresentato, in caso di negozio concluso dal c.d. falsus procurator di una società la sua ratifica può anche desumersi da fatti concludenti purché compiuti dall’organo istituzionalmente competente a provvedere su di essa.
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