Non è nulla l’integrativa infedele senza conoscenza formale dell’accertamento
L’inizio di un controllo o un accesso non ne impediscono la presentazione e la dichiarazione può rilevare per il reato ex art. 2 del DLgs. 74/2000
Nell’ambito dei rapporti tra procedimento tributario e procedimento penale è interessante soffermarsi sul possibile ruolo della dichiarazione integrativa rispetto agli artifici posti in essere per la realizzazione di un reato di frode fiscale.
Nel caso affrontato dalla sentenza n. 31010, depositata ieri dalla Cassazione, era stato contestato al legale rappresentante di una srl il reato di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 del DLgs. 74/2000 per avere presentato una dichiarazione integrativa infedele con indebita detrazione di IVA di oltre 30.000 euro e con evasione di IRES per oltre 40.000 euro.
Secondo la contestazione dell’accusa, il reato si è consumato con la presentazione della dichiarazione integrativa che recava elementi passivi fittizi derivanti da fatture oggettivamente
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