Superamento delle barriere architettoniche con IVA al 4%
È essenziale il rispetto delle peculiarità tecniche previste dalla normativa di settore
Nell’ottica di agevolare le persone disabili, il legislatore ha previsto l’aliquota IVA del 4% per la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche (n. 41-ter della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72).
La definizione di “barriere architettoniche” è rinvenibile nell’art. 1 comma 2 del DPR 503/96. Esse consistono negli “ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea” (lett. a) oppure negli “ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti”
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