Negli accordi di ristrutturazione ampio sindacato del tribunale
Sempre necessario uno scrutinio sostanziale con attenta verifica della relazione del professionista
L’art. 57 del DLgs. 14/2019 (CCII) prevede che gli accordi di ristrutturazione dei debiti (AdR) siano soggetti a omologazione ai sensi dell’art. 48 del CCII. Dalla lettura dell’art. 48 comma 4 del CCII emerge (solo) che il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio e sentito il commissario giudiziale, omologa con sentenza gli AdR.
Il perimetro d’intervento demandato all’autorità giudiziaria in sede di omologa degli accordi appare, quindi, come un contenitore vuoto (rappresentato dalla frase “assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio”) che il giudice deve “riempire” nella considerazione del proprio ruolo – finalizzato
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