Il condominio-committente non è responsabile in solido per i contributi omessi
Secondo la Sezione Lavoro della Cassazione al condominio non è applicabile la disciplina prevista dall’art. 29 del DLgs. 276/2003
Il condominio di frequente affida in appalto l’esecuzione di opere o servizi a imprese che si avvolgono di propri dipendenti, per cui è sicuramente rilevante stabilire se possa essere chiamato a rispondere in via solidale per le retribuzioni e i contributi non versati, secondo quanto previsto dall’art. 29 comma 2 del DLgs. 276/2003 a carico del “committente imprenditore o datore di lavoro”.
Sul punto, si è creato un contrasto che vede contrapporsi due soluzioni fatte proprie dalla Corte di Cassazione, seppure con pronunce di diverse sezioni.
Lo scorso anno, con ordinanza del 9 febbraio 2022 n. 4079, la seconda Sezione civile della Suprema Corte aveva ritenuto applicabile la responsabilità solidale prevista dal secondo comma dell’art. 29 del DLgs. 276/2003, visto ...
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