Annullamenti di opzioni con crediti già ceduti a terzi in cerca di conferme ufficiali
Auspicabile un chiarimento dell’Agenzia sull’annullabilità di comunicazioni con errori sostanziali anche se il primo cessionario/fornitore ha ceduto
La possibilità di annullare una comunicazione di opzione ex art. 121 del DL 34/2020, viziata da un errore sostanziale, è pacifica quando i crediti d’imposta che da essa derivano sono già stati accettati dal fornitore/primo cessionario, ma da questi ultimi non sono ancora stati ceduti a terzi.
La prassi dell’Agenzia delle Entrate ha però chiarito che la possibilità di annullare una comunicazione di opzione viziata da un errore sostanziale sussiste anche nel caso in cui il fornitore/primo cessionario, che ha accettato i crediti d’imposta che da essa derivano, abbia anche già iniziato a utilizzarli in compensazione sul modello F24 (per un approfondimento si veda l’apposita Scheda di aggiornamento).
In particolare, la risposta a interpello 14 giugno 2023 n. 348, affrontando ...
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