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È omessa dichiarazione il totale inadempimento e non la presentazione di una dichiarazione lacunosa

/ REDAZIONE

Mercoledì, 26 luglio 2023

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L’art. 5 del DLgs. 74/2000 sanziona la condotta di chi ha omesso di presentare la dichiarazione relativa alle imposte sui redditi o la dichiarazione relativa alle imposte sul valore aggiunto, e non anche la condotta di ha presentato una dichiarazione parziale per l’una o l’altra di dette imposte.

La sentenza della Cassazione n. 32130, depositata ieri, evidenzia che la nozione di “dichiarazione” come documento unitario nel quale debbono essere indicati tutti gli elementi rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta sui redditi o sul valore aggiunto nell’unità di tempo considerata dall’ordinamento, in assenza di una puntuale definizione nel DLgs. 74/2000, è desumibile dalla disciplina generale del diritto tributario (sia in materia di IVA che di imposte sui redditi).

In proposito, viene precisato che il reato di omessa dichiarazione attiene al totale inadempimento dell’obbligo dichiarativo, e non anche alla presentazione di una dichiarazione lacunosa.

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