Solo gli iscritti nella sezione A dell’Albo possono essere delegati alle operazioni di vendita
Il CNDCEC, con il Pronto Ordini n. 69/2023 ;ha chiarito che la funzione di delegato alle operazioni di vendita nelle esecuzioni immobiliari e mobiliari può essere svolta solo dall’iscritto nella sezione A dell’Albo, mentre non può iscriversi all’elenco dei delegati e svolgere la relativa attività il soggetto iscritto alla sezione B.
Il Consiglio nazionale ricorda che il nuovo art. 179-ter disp. att. c.p.c. prevede che possono iscriversi nell’elenco dei professionisti delegati gli avvocati, i commercialisti e i notai che, oltre ad essere di condotta morale specchiata, hanno una specifica competenza tecnica nella materia dell’esecuzione forzata, da provare dimostrando, alternativamente, di:
- avere svolto nel quinquennio precedente non meno di 10 incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita;
- essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell’esecuzione forzata;
- avere partecipato a scuole o corsi organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dagli Ordini professionali nazionali o dalle Università e aver superato con profitto un esame finale al termine della scuola o del corso.
Inoltre, l’art. 1 del DLgs. 139/2005, relativo alle attività oggetto della professione, riconosce ai soli iscritti nella sezione A dell’Albo la competenza tecnica per l’espletamento delle operazioni di vendita di beni mobili ed immobili, nonché per la formazione del progetto di distribuzione su delega del giudice dell’esecuzione (comma 3 lett. i).
Alla luce delle disposizioni richiamate, il CNDCEC afferma che l’iscritto alla sezione B dell’Albo non può svolgere la funzione di delegato alle vendite.
Ciò risulta coerente, peraltro, con la riserva dell’attività di delegato alle vendite, oltre che agli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, anche ad avvocati e notai. Questi, infatti, hanno accesso alla professione e alle attività che ne formano oggetto dopo aver conseguito una laurea magistrale in giurisprudenza (e non una laurea triennale, come l’iscritto alla sezione B).
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